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Per Aspera Ad Veritatem n.12
Accordo siglato a Il Cairo il 24.4.1998 dai Ministri degli Interni e della Giustizia delle 22 nazioni aderenti alla Lega Araba per la lotta contro il terrorismo




PREAMBOLO

GLI STATI ARABI CONTRAENTI SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO PER:

la volontà di rafforzare il coordinamento tra di loro per la lotta al terrorismo che minaccia la nazione araba e la sua stabilità e costituisce un pericolo per i suoi interessi vitali.
Recepire i principi morali e religiosi ed i dettami della legge islamica, patrimonio umano della nazione araba, che rifiutano tutte le forme di terrorismo e di violenza ed invitano a proteggere i diritti della persona e le norme del diritto internazionale ed i loro principi basati sulla cooperazione delle genti per mantenere la pace.
Recepire lo statuto della Lega degli Stati Arabi e lo Statuto delle Nazioni Unite e tutti gli altri impegni ed accordi internazionali, dei quali i paesi che sottoscrivono il presente accordo sono parte.
Garantire certezza al diritto dei popoli nella lotta contro le dominazioni straniere, l'aggressione nelle diverse forme e la lotta armata per liberare i territori, il diritto all'autodeterminazione ed alla loro indipendenza perché possa essere preservata l'unità di ogni paese arabo, sulla base delle intenzioni e dei principi dello Statuto e delle decisioni delle Nazioni Unite.
A conclusione del presente accordo gli stati contraenti hanno determinato di rivolgere un invito ad ogni paese arabo assente per aderire e prendere parte ai lavori.


Capitolo I
DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Definizione dei termini
1. Paese contraente
Viene considerato paese membro il paese che ha firmato il presente accordo ed ha depositato i relativi strumenti di ratifica presso la Segreteria Generale della Lega Araba.
2. Terrorismo
Ogni fatto o minaccia di atti terroristici, qualunque ne sia la causa o la ragione, o la realizzazione di un progetto criminale - personale o collettivo - destinato a creare panico tra la gente, o terrorizzare, o minacciare, o mettere in pericolo la vita, o la libertà, o la sicurezza, o danneggiare la natura, o qualsiasi servizio o bene privato, o pubblico, o assumerne il controllo, od il possesso, o mettere in pericolo le infrastrutture nazionali.
3. Crimine terrorista
Viene considerato reato di terrorismo qualsiasi atto compiuto a scopo terroristico, eseguito in qualunque dei paesi contraenti, contro i suoi beni, o contro i suoi cittadini, o contro i suoi interessi, così come viene considerato crimine terroristico ciascun atto menzionato nei seguenti accordi, tranne quelli esclusi dalle leggi degli stati contraenti o quelli non ratificati:
a. Accordo di Tokio concernente gli atti compiuti a bordo degli aerei e firmato il 14.09.1963;
b. Accordo de L'Aja concernente i dirottamenti degli aerei, firmato il 16.12.1970;
c. Accordo di Montreal, destinato alla repressione degli atti illegali contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmato il 23.04.1971 ed il suo protocollo addendum del 10.05.1984;
d. Accordo di New York sui crimini compiuti contro persone soggette alla protezione in ambito mondiale - inclusi i diplomatici - firmato il 14.12.1973;
e. Accordo sui sequestri di persona, firmato il 17.12.1979;
f. Accordo delle Nazioni Unite sulla pirateria;
g. Convenzione marittima del 1983.

Art. 2
a. Non è considerato un crimine la lotta legittima - in qualsiasi modo venga attuata - e la lotta armata contro le forze straniere per la liberazione e l'autodeterminazione secondo le leggi internazionali, quando sia toccata l'unità di uno stato arabo.
b. Quanto segue non viene considerato crimine politico, anche se sia stato compiuto con volontà politica:
1) le aggressioni contro i re, capi di stato e governatori, insieme alle loro consorti e famiglie;
2) aggressioni contro gli eredi ai troni, i Vice Presidenti, i Presidenti dei Consigli oppure i Ministri;
3) le aggressioni contro le persone che godono di protezione internazionale, inclusi gli ambasciatori, oppure i diplomatici accreditati nel paese contraente;
4) l'omicidio premeditato ed il furto, accompagnato da atti di violenza contro le persone, lo stato ed i mezzi di trasporto e di comunicazione;
5) gli atti di sabotaggio e di distruzione dei beni pubblici e personali, anche se appartenenti ad uno stato non contraente;
6) la produzione, il contrabbando, la detenzione di armi e munizioni ed esplosivi, oppure di altro materiale utilizzabile a scopo terroristico.

Capitolo II
PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COOPERAZIONE ARABA NELLA LOTTA AL TERRORISMO

PARTE PRIMA
SICUREZZA

Sezione 1
Mezzi di proibizione e di lotta del terrorismo

Art. 3
Gli stati contraenti si impegnano a non partecipare in nessun modo all'organizzazione di atti di terrorismo, a finanziarli, oppure anche prestare il proprio aiuto al loro compimento e devono proibirlo e combatterlo in conformità alle leggi interne di ogni stato.
1. Divieti
1. Gli stati non devono in nessun modo permettere l'uso del proprio territorio per pianificare, organizzare o eseguire atti terroristici, oppure aiutare, alloggiare, finanziare o armare i terroristi. Essi non devono inoltre permettere ai terroristi il transito, o anche il soggiorno, sul loro territorio;
2. coordinamento tra gli stati contraenti ed in particolar modo fra quelli confinanti, che siano colpiti da crimini terroristici;
3. favorire il rafforzamento di sistemi che permettano di rilevare l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione, l'uso e la detenzione di armi, munizioni, esplosivi e prodotti pericolosi e rinforzare il controllo alle dogane ed alle frontiere, in modo che possono essere usate solo a scopi legali;
4. favorire il rafforzamento di sistemi atti ad effettuare una efficace vigilanza delle frontiere aeree, terrestri e marittime, per non permettere l'infiltrazione dei terroristi, o il traffico di armi, di esplosivi e munizioni;
5. rinforzare i mezzi di protezione delle personalità, degli obbiettivi strategici e dei mezzi di trasporto pubblico;
6. rafforzare i mezzi di protezione e sicurezza ai corpi diplomatici, consolari ed alle organizzazioni regionali ed internazionali accreditate nel paese contraente secondo gli accordi internazionali che regolano questa materia;
7. rafforzare le attività di informazione e sicurezza ed il loro coordinamento con le attività degli altri stati, secondo la politica di ciascuno di essi; ciò per permettere di scoprire gli scopi dei gruppi e delle organizzazioni terroristiche, farne fallire i progetti e mostrarne il pericolo per la sicurezza e la stabilità;
8. ogni stato contraente deve avviare la raccolta di informazioni e la loro analisi, su persone, gruppi, organizzazioni e movimenti terroristici e seguire ogni novità sul fenomeno, aggiornare queste informazioni e informarne gli apparati specializzati degli altri stati contraenti, nei limiti delle proprie leggi e delle proprie formalità interne.
2. Mezzi di lotta
1. arrestare i terroristi per giudicarli secondo le leggi nazionali oppure consegnarli ad altri paesi secondo gli accordi internazionali;
2. Assicurare una efficace protezione agli operatori della giustizia penale;
3. assicurare protezione agli informatori ed ai testimoni di atti di terrorismo;
4. fornire assistenza ed aiuti alle vittime del terrorismo;
5. stabilire una più efficace cooperazione tra i gruppi specializzati nella lotta anti-terrorismo ed i cittadini per determinarli a riferire informazioni che possano essere utili alla scoperta degli atti terroristici ed alla cattura dei criminali.

Sezione 2
Cooperazione inter-araba per la proibizione e la lotta al terrorismo

Art. 4
Gli stati contraenti cooperano per la lotta contro il terrorismo secondo le leggi e le formalità interne di ogni stato:
1. Scambio delle informazioni
1. Gli stati contraenti si impegnano ad incrementare il reciproco scambio delle informazioni su:
a. attività e crimini dei gruppi terroristici, i loro capi, membri, basi, il loro addestramento, le armi, i munizionamenti, esplosivi impiegati ed ogni altro prodotto pericoloso;
b. modi di comunicazione ed informazioni diffuse dai gruppi terroristici, il loro modo di operare, i movimenti dei capi, dei membri ed i documenti di viaggio impiegati.
2. Ciascuno stato si impegna a dare avviso agli altri stati contraenti - in tempi brevissimi -, circa le informazioni che siano disponibili su crimini commessi sul proprio territorio, che abbiano come scopo quello di colpire gli interessi dell'altro stato o dei suoi cittadini, rivelando, nello stesso tempo, le circostanze del crimine, le vittime e le perdite causate, i materiali usati, non opponendosi, allo stesso modo, alle richieste investigative ed alle ricerche.
3. Gli stati contraenti si impegnano a cooperare tra di loro, a scambiare le informazioni per la lotta contro il terrorismo e a dare avviso agli altri stati contraenti di tutte le informazioni, o dichiarazioni disponibili, che possano aiutare a prevenire i crimini terroristici nel loro territorio, o contro i loro cittadini o contro i loro interessi.
4. Gli stati contraenti si impegnano a riferire ad ogni altro stato contraente, tutte le informazioni o le dichiarazioni che possano:
a. favorire la cattura di accusati di crimini terroristici, contro gli interessi di un altro stato, o di coloro che si siano impegnati a partecipare (a tali crimini n.d.t.) sia con l'aiuto, che con l'accordo, che con l'istigazione;
b. fornire informazioni atte al sequestro di armi, esplosivi, munizioni, materiali o del denaro impiegato per la realizzazione di un crimine terroristico.
5. Gli stati contraenti si impegnano a salvaguardare la riservatezza delle informazioni scambiate e a non fornirle a qualunque altro stato non contraente, senza la preventiva autorizzazione dello stato che le ha originate.
2. Investigazioni
Gli stati contraenti si impegnano ad incrementare la cooperazione tra di loro ed a fornire assistenza su base di reciprocità per le indagini, la ricerca e la cattura di latitanti, o delle persone condannate secondo le leggi e gli ordinamenti.
3. Scambio di esperienze
1. Gli stati contraenti cooperano per scambiare studi e ricerche, scambiando le esperienze nel settore della lotta al terrorismo.
2. Gli stati contraenti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a fornire l'aiuto per organizzare corsi e programmi di addestramento per gli operatori nel settore della lotta al terrorismo, per sviluppare le loro capacità scientifiche e pratiche e per innalzarne le capacità di intervento operativo.


PARTE SECONDA
AMBITO GIUDIZIARIO

Sezione 1
Estradizioni

Art. 5
Ciascun paese contraente si impegna ad estradare gli accusati - oppure i condannati - per fatti di terrorismo verso ciascun altro dei paesi partner, secondo le regole e le condizioni espresse nel presente accordo.

Art. 6
L'estradizione è esclusa nei seguenti casi:
a. se il crimine per cui è stata richiesta l'estradizione dal paese richiedente, sulla base dei principi legali considerati dallo stato a cui e stata richiesta l'estradizione, è a carattere politico,
b. se il crimine per cui è stata richiesta l'estradizione è in relazione col servizio di leva;
c. se il crimine ha avuto luogo nel paese a cui viene richiesta, a meno che l'atto abbia creato danni agli interessi del paese richiedente, nel quale le leggi consentano di inseguire i criminali per punirli. La richiesta può essere respinta anche se il paese consegnatario abbia già iniziato le procedure di indagine o il giudizio;
d. se nel paese che deve consegnare il criminale, oppure presso un paese terzo, sia stata già pronunciata una sentenza passata in giudicato;
e. se, quando è presentata la domanda di estradizione, la causa è conclusa oppure, secondo le leggi dello stato che richiede l'estradizione, sarebbe già scaduta la pena;
f. se la cittadinanza del criminale è diversa da quella del paese nel quale il crimine è stato commesso e se il paese richiedente non prevede di giudicare tale persona, poiché il reato non è stato commesso sul proprio territorio;
g. se il paese richiedente ha emesso un'amnistia generale;
h. se l'ordinamento giuridico dello stato al quale è stata richiesta l'estradizione non prevede la consegna dei propri cittadini, lo stato al quale è stata richiesta l'estradizione si incarica di inviare l'ordine di accusa contro chi abbia commesso un crimine terroristico in qualsiasi altro stato contraente, se questo atto è punito in ciascuno dei due stati con una pena non inferiore ad un anno di reclusione. La cittadinanza della persona di cui è stata richiesta l'estradizione si definisce in base al momento in cui è stato commesso il crimine per cui è stata richiesta l'estradizione, per questo si fa riferimento alle indagini svolte nello stato che ha richiesto l'estradizione.

Art. 7
Ove la persona da consegnare sia sottoposta ad indagine, ovvero sia stata condannata nello stato al quale è stata richiesta l'estradizione, la consegna potrà essere ritardata sino alla fine del processo oppure all'emanazione della sentenza.
Il paese che riceve la richiesta può consegnare un condannato, a condizione che - ove sia emessa una successiva sentenza di condanna da parte del paese richiedente - questi lo restituisca prima dell'esecuzione della pena.

Art. 8
In base al presente accordo, per l'estradizione dei criminali, non si tiene conto delle diversità fra le legislazioni interne degli stati contraenti, delle previsioni giuridiche dei crimini, se penali o meno gravi, o delle pene previste, a condizione che il reato sia punito secondo le leggi dei due stati, con una pena della reclusione non inferiore ad un anno.

Sezione 2
Commissioni rogatorie

Art. 9
Ogni paese contraente ha il diritto di chiedere a qualsiasi paese partner di agire sul suo territorio in relazione a qualunque procedimento giudiziario relativo ad un crimine a carattere terroristico ed, in particolare:
a. sentire i testimoni
b. notificare i documenti giudiziali
c. eseguire operazioni di ricerca e perquisizione
d. verificare ed analizzare le cose
e. ottenere i documenti o i registri necessari oppure anche copie conformi ai documenti.

Art. 10
Ogni paese si impegna ad eseguire le commissioni rogatorie relative ai crimini terroristici ed ha il diritto di rifiutare le richieste di esecuzione nelle due seguenti condizioni:
a. se il reato oggetto alla domanda è in fase di investigazione - o di giudizio - presso il paese che dovrebbe eseguire il provvedimento;
b. se l'esecuzione della domanda violi la sovranità del paese chiamato a eseguire tale richiesta.

Art. 11
L'esecuzione della richiesta di commissione rogatoria segue le leggi del paese al quale la domanda è indirizzata, quest'ultimo ha il diritto di ritardare l'esecuzione fino al completamento delle investigazioni relative al soggetto, a condizione di tenerne informato il paese richiedente.

Art. 12
a. Gli atti assunti secondo le formalità delle commissioni rogatorie, nel rispetto delle norme previste dal presente accordo, hanno validità come se assunti dagli organismi specializzati dello stato che ha avanzato la richiesta.
b. Non è consentito utilizzare i risultati dell'esecuzione delle commissioni rogatorie, se non nei limiti fissati nella commissione stessa.

Sezione 3
Assistenza giudiziaria

Art. 13
Ogni stato contraente deve prestare ogni possibile aiuto agli altri stati, per le investigazioni o il disbrigo delle procedure concernenti i crimini terroristici.

Art. 14
a. Se la competente autorità giudiziaria di uno degli stati contraenti si impegna a giudicare un accusato di un crimine terroristico, questo stato può domandare allo stato dove si trova l'accusato, di giudicarlo per lo stesso reato, a condizione che questo stato sia d'accordo e che il crimine sia punibile nello stato al quale è stata fatta la richiesta e che per questo reato sia prevista una pena detentiva non inferiore ad anni uno. Lo stato richiedente dovrà, in questo caso, assicurare allo stato richiesto tutte le informazioni sulle indagini, i documenti e le prove circa il crimine commesso.
b. il procedimento penale o le indagini devono svolgersi sui fatti che lo stato richiedente ha attribuito all'accusato, conformemente alle procedure legali dello stato a cui è stata inoltrata la richiesta.

Art. 15
Lo stato che formula la domanda ai sensi del punto "a" dell'articolo precedente, deve cessare sia il proprio procedimento che l'inchiesta intrapresa a carico dell'accusato per il quale ha avanzato la richiesta di giudizio, con l'eccezione di quello che necessita per la cooperazione o l'aiuto (per l'espletamento della n.d.t.) per la rogatoria giudiziaria formulata dallo stato richiedente.

Art. 16
a. Le formalità svolte in qualsiasi dei due stati (quello richiedente o quello dove verrà effettuato il processo) sono soggette alla legge dello stato dove si svolgerà il processo e secondo la cui legge sarà emanata la sentenza.
b. lo stato richiedente non dovrà giudicare o giudicare per una seconda volta quello di cui ha chiesto il giudizio, tranne se lo stato richiesto si astenga dal giudizio.
c. in tutti i casi, lo stato a cui è stata richiesta la procedura, deve informare lo stato richiedente delle decisioni o dei provvedimenti adottati circa la richiesta, così come deve informarlo dell'esito delle indagini e della procedura attivata.

Art. 17
Lo stato richiesto di eseguire la procedura, deve adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla legge riguardo all'accusato, sia nel periodo precedente che in quello successivo alla ricezione della domanda.

Art. 18
Il cambio di competenza nella procedura non deve implicare la lesione dei diritti del soggetto passivo del reato, il quale potrà ricorrere in via giurisdizionale - allo stato richiedente o allo stato richiesto - per il soddisfacimento dei propri diritti.
Sezione quarta
Beni e rendite derivanti dai crimini e provenienti dai sequestri

Art. 19
a. Se è stato deciso di consegnare l'accusato richiesto, ogni stato contraente si incarica di consegnare anche gli oggetti sequestrati e le rendite provenienti dal crimine terroristico, o quelli che siano stati utilizzati o che appartengano allo stato richiedente, sia che siano stati trovati in possesso dell'accusato o in possesso di altri.
b. gli oggetti indicati nel precedente punto "a" devono essere consegnati anche se l'accusato non è stato consegnato perché sia fuggito, o sia deceduto, o per ogni altra causa, quando sia stato accertato che questi oggetti derivano dal crimine terroristico.
c. Le norme concernenti gli oggetti o le rendite menzionati nei punti precedenti "a" e "b" non possono nuocere ai diritti degli altri paesi contraenti o alla buona fede di terzi.

Art. 20
Lo stato richiesto di consegnare gli oggetti ed i proventi, deve porre in essere tutte le precauzioni e può riservarsi di adottare le procedure necessarie per eseguire il proprio impegno a consegnarli e, qualora sia ritenuto necessario dalle procedure, può riservarsi o la facoltà di mantenere temporaneamente i predetti oggetti e proventi, o di consegnarli allo stato richiedente a condizione di ottenerne la restituzione per gli stessi motivi procedurali.

Sezione cinque
Scambio dei mezzi di prova

Art. 21
Gli stati contraenti si impegnano ad esaminare le prove e gli indizi risultanti da qualsiasi crimine terroristico che sia accaduto nei loro territori, contro un altro degli stati contraenti, per mezzo dei loro apparati (di investigazione n.d.t.) specializzati e possono richiedere assistenza a qualunque altro stato contraente.
(Ciascuno stato n.d.t.) si impegna ad adottare le formalità necessarie per conservare le prove e mostrarne i risultati giuridici e solo questo ha il diritto di informare lo stato dove è stato commesso il crimine, dei risultati - se ne viene fatta richiesta - e lo stato, o gli altri stati contraenti, non hanno il diritto di disseminare tali informazioni.


Capitolo III
PROCEDURE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO

PARTE PRIMA
FORMALITÀ PER LE ESTRADIZIONI E PER LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

Art. 22
Lo scambio delle domande di estradizione può avvenire direttamente tra gli organismi specializzati negli stati contraenti, o tramite i Ministeri di Giustizia, o quelli che li sostituiscono, o per via diplomatica.

Art. 23
La domanda di estradizione deve essere scritta e corredata delle seguenti formalità:
a. l'origine del giudizio di colpevolezza, o l'ordine di arresto, o qualsiasi documento che abbia lo stesso potere, redatto a norma delle leggi dello stato (richiedente n.d.t.) o una loro fotocopia autenticata,
b. indicazione dei fatti per i quali è richiesta l'estradizione, per i quali devono essere chiariti il tempo ed il luogo della perpetrazione, la esatta identificazione dei reati connessi con gli articoli di legge, l'indicazione degli articoli di legge ed una fotocopia di tali articoli,
c. l'esatta descrizione della persona di cui è stata richiesta l'estradizione con la massima precisione e qualsiasi altra indicazione che possa essere utile ad identificarla ed attestarne la nazionalità e l'identità.
Art. 24
1. Il potere giudiziario dello stato richiedente può chiedere allo stato destinatario - in qualsiasi modo - di arrestare la persona in via provvisoria fino all'esecuzione della commissione rogatoria.
2. Nel caso precedente lo stato a cui è stata avanzata la richiesta, può arrestare in via provvisoria la persona oggetto della rogatoria. Se la domanda dell'estradizione non è corredata dai documenti necessari - prescritti nel precedente articolo - non è permessa la detenzione della persona di cui è stata richiesta l'estradizione, per un tempo superiore a 30 giorni dalla data dell'arresto.

Art. 25
Lo stato richiedente deve far pervenire la richiesta corredata dei documenti previsti nell'articolo 23 di questo accordo; se lo stato richiesto dell'estradizione ha dichiarato che la domanda può essere accolta, incarica le organizzazioni specializzate di eseguirlo secondo le proprie leggi e ne informa senza ritardo lo stato richiedente.

Art. 26
1. In tutti i casi previsti negli articoli precedenti il periodo dell'arresto provvisorio non deve superare 60 giorni dalla data dell'arresto.
2. è permessa la scarcerazione temporanea durante il periodo fissato al punto "1" a condizione che lo stato a cui è stata richiesta l'estradizione prenda le precauzioni necessarie.
3. Se è pervenuta una domanda di estradizione, non è possibile la liberazione di una persona (già detenuta n.d.t.) senza che questa sia prima sottoposta al nuovo arresto.

Art. 27
Se lo stato a cui e stata richiesta l'estradizione ha bisogno di chiarimenti per assicurarsi il soddisfacimento di tutte le condizioni previste in questa parte (dell'accordo n.d.t.) ne informa lo stato richiedente e fissa un limite di tempo per l'integrazione della documentazione.
Art. 28
Se lo stato a cui è stata richiesta l'estradizione ha ricevuto più richieste da stati diversi a proposito di medesimi fatti o di fatti diversi, deve valutare separatamente le domande prendendo in considerazione tutte le circostanze, in primo luogo se sia possibile eseguire l'estradizione, poi la data delle domande, la pericolosità dei crimini commessi ed il luogo dove sono stati commessi.


PARTE SECONDA
FORMALITÀ DELLE COMMISSIONI ROGATORIE

Art. 29
Le richieste di commissione rogatoria devono contenere le seguenti dichiarazioni:
a. l'organismo specializzato dal quale proviene la domanda;
b. il soggetto della domanda e le sue cause;
c. l'identità della persona oggetto della rogatoria e la sua nazionalità, ove tali dati siano disponibili;
d. la specificazione del crimine per il quale è richiesta la rogatoria e l'esatta identificazione dei reati commessi, con gli articoli e la durata della pena prevista - nel minimo e nel massimo - per la loro commissione ed ogni altra informazione possibile.

Art. 30
1. La domanda di rogatoria viene rivolta dal Ministero di Giustizia dello stato richiedente, al Ministero di Giustizia dello stato a cui viene richiesta e deve essere restituita nello stesso modo.
2. in caso di urgenza la domanda della commissione rogatoria viene rivolta direttamente dalle autorità giudiziarie dello stato richiedente a quelle dello stato richiesto; la rogatoria deve essere contemporaneamente trasmessa in copia anche al Ministero di Giustizia dello stato a cui è stata fatta la richiesta e deve essere restituita con i documenti dell'esecuzione nei modi previsti al punto "1".
3. La richiesta di rogatoria può essere trasmessa direttamente dalle autorità giudiziarie alle parti specializzate dello stato richiesto e le risposte possono essere trasmesse direttamente attraverso la stessa autorità.

Art. 31
Viene stabilito che le domande ed i documenti delle commissioni rogatorie debbano recare una firma ed essere sigillate e timbrate con il timbro dell'autorità specializzata, o dell'autorità giudiziaria, o dell'autorità delegata a farlo.
La legislazione dello stato al quale è stata rivolta la richiesta può non prevedere il rispetto di tali formalità e dunque questi documenti possono non contenerle.

Art. 32
Se la parte che ha ricevuto la domanda di rogatoria non è competente ad eseguirla, deve restituirla automaticamente alla parte specializzata del proprio stato; nel caso restituisca direttamente la domanda deve informarne nello stesso modo lo stato che ha avanzato la richiesta.

Art. 33
Ogni rifiuto di una rogatoria deve essere giustificato.


PARTE TERZA
LE FORMALITÀ PER LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEGLI ESPERTI

Art. 34
Se lo stato richiedente ritiene che la presenza del testimone o dell'esperto dinanzi ai suoi giudici, sia effettivamente necessaria, deve specificarlo in una domanda che deve menzionare la citazione a comparire (davanti al giudice n.d.t.) che deve indicare, in via approssimativa le spese di viaggio e di soggiorno e la garanzia del pagamento.
Lo stato richiesto deve convocare il testimone o l'esperto a presentarsi ed informare lo stato richiedente della risposta.

Art. 35
1. Non è possibile irrogare alcuna sanzione prima che sia accertata la mancata comparizione del testimone o dell'esperto, anche se la citazione contenga una multa per la mancata presentazione.
2. Nel caso in cui il testimone o l'esperto si presentano volontariamente nel territorio dello stato richiedente, la notifica segue le leggi interne di questo stato.


Art. 36
1. Il testimone o l'esperto non può essere giudicato, arrestato, o privato della sua libertà personale per fatti successi precedentemente alla sua partenza verso il territorio dello stato richiedente, indipendentemente dalla sua nazionalità, finché perdura il giudizio oggetto della richiesta.
2. nessun testimone od esperto richiesto di presentarsi dinanzi ai giudici dello stato richiedente - qualunque sia la sua nazionalità - può essere sottoposto a giudizio o essere arrestato o subire qualsiasi restrizione della libertà personale in quello stato, per atti giudiziari precedenti che non siano precisati nell'ordine di comparizione o per atti giudiziari precedenti alla sua partenza dal territorio del paese richiesto.
3. L'immunità di cui al presente articolo viene annullata se il testimone o l'esperto permanga sul territorio dello stato richiedente per 30 gg. consecutivi malgrado la propria capacità a lasciare il paese - ove la sua presenza non sia più richiesta dall'autorità giudiziaria - o se abbia fatto ritorno nello stato richiedente dopo la sua partenza.

Art. 37
1. Lo stato richiedente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione del testimone o dell'esperto contro qualsiasi pubblicità che possa contribuire a mettere in pericolo la sua famiglia, o i suoi beni o che possa risultare dalla dichiarazione della sua testimonianza, soprattutto:
a. garantendo la segretezza della data e del luogo del suo arrivo nello stato richiedente ed il suo mezzo;
b. garantendo anche la segretezza del luogo del suo soggiorno, dei suoi spostamenti ed i luoghi dove si trova;
c. garantendo la segretezza della sua testimonianza e le informazioni che ha dato davanti all'autorità giudiziaria competente.
2. Lo stato richiedente si impegna a fornire la protezione necessaria che esigono il caso del testimone o l'esperto e la sua famiglia, in base alle circostanze ed ai pericoli prevedibili.

Art. 38
1. Se il testimone o l'esperto richiesto dinanzi allo stato richiedente, si trova in stato di detenzione nello stato richiesto, potrà essere tradotto momentaneamente - nelle condizioni e nelle date prefissate dallo stato richiesto - nel luogo ove si dovrà tenere la seduta per la quale è richiesta la sua testimonianza; il rifiuto della traduzione è possibile nei seguenti casi:
a. se il testimone o l'esperto in stato di detenzione rifiuta;
b. la decisione sulla effettiva necessità della sua presenza per le formalità giudiziarie è di competenza dello stato richiesto;
c. se il suo trasporto prolunga i tempi della detenzione;
d. se ci siano cause che ne proibiscano il trasporto.
2. Il testimone o l'esperto tradotto rimane in stato di detenzione nello stato richiedente fino al suo ritorno nello stato richiesto, a meno che quest'ultimo non ne chieda la scarcerazione.

Capitolo IV
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39
Questo accordo deve essere approvato e ratificato dagli stati contraenti.
Gli strumenti della ratifica devono essere depositati presso la Segreteria Generale della Lega Araba al massimo entro 30 giorni dalla data di ratifica, mentre la Segreteria Generale deve informare tutti gli altri stati membri di ogni deposito avvenuto e della sua data.

Art. 40
1. Questo accordo sarà valido dopo 30 giorni dalla data della consegna dei documenti approvati od accettati o ratificati da parte di sette stati arabi.
2. Questo accordo potrà trovare esecuzione nel diritto degli altri stati arabi trascorsi 30 giorni dalla data della consegna del documento approvato, accettato o ratificato, da parte della Segreteria Generale della Lega Araba.

Art. 41
Nessuno stato contraente potrà esprimere riserve che possano essere in contraddizione con il disposto testuale del presente accordo o travalicarne gli scopi.

Art. 42
Qualsiasi stato contraente potrà denunciare l'esecuzione del presente accordo solo attraverso una richiesta scritta da far pervenire al Segretario Generale della Lega degli Stati Arabi.
La denuncia sarà effettiva trascorsi 6 mesi dalla data dell'invio della domanda al Segretario Generale della Lega Araba.
Gli impegni assunti ai sensi del presente accordo relativamente alle richieste presentate in precedenza, continueranno a restare in vigore fino alla cessazione di tale periodo.
Il presente accordo è redatto nella lingua araba nella città del Cairo, nella Repubblica Araba dell'Egitto e copia del presente accordo consegnata nella Segreteria Generale della Lega degli Stati Arabi e la medesima copia si consegna al Segretario Generale del Consiglio dei Ministri degli Interni e a ciascuno degli stati contraenti che hanno firmato il presente accordo o degli affiliati.
Come prova del presente accordo i Ministri arabi degli Interni e della Giustizia hanno firmato questo accordo per delega dei rispettivi stati.


(*) Testo non ufficiale

© AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA